Internazionale / CAE
COS'È UN CAE
Con la Direttiva 94/45 , adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 22 settembre del 1994, è stata varata una procedura per l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di dimensioni comunitarie e l'istituzione del Comitato Aziendale Europeo (CAE). Tutti gli Stati dell'Unione hanno avuto due anni di tempo per recepire la Direttiva. In Italia ciò è avvenuto tramite l' Accordo interconfederale del 6 novembre 1996 firmato da CGIL, CISL, UIL, Assicredito e Confindustria.
Viene così riconosciuto il diritto dei dipendenti di imprese o gruppi di imprese che operano in più Stati membri a essere informati e consultati dalla Direzione centrale su decisioni importanti come quelle riguardanti occupazione, investimenti, ristrutturazioni che implicano chiusure di stabilimenti o linee di prodotto.
Le imprese interessate dalla Direttiva e dall'Accordo interconfederale sono legate a caratteristiche esplicitate nell' Articolo 2 - Definizioni , della Direttiva 94/45. Nello stesso articolo è indicato il numero degli occupati specificando che "i limiti prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio di lavoratori, compresi quelli a tempo parziale, impiegati negli ultimi due anni" con un calcolo che viene effettuato sulla base delle legislazioni e/o delle prassi aziendali.
In Italia, quindi, non devono essere inclusi nel computo i lavoratori in prova e a domicilio.
Come si costituisce
Per costituire un CAE è necessaria la stipulazione di un Accordo scritto che ne determini il campo di azione, la composizione, il mandato, la funzione, le risorse finanziarie ecc.
Le negoziazioni avvengono tra la Direzione centrale (se questa non è situata in uno Stato membro può delegare la responsabilità del negoziato a una direzione ubicata in uno Stato membro. Se la Direzione centrale non designa il rappresentante allora la Direzione del paese dove ci sono più occupati assume la responsabilità del processo) e la "Delegazione speciale di negoziazione" i cui membri sono designati dalle Organizzazioni sindacali congiuntamente alle RSU.
La Delegazione è composta da un minimo di 3 a un massimo di 17 membri ed è costituita secondo i criteri seguenti:
- 1 seggio per gli Stati dove l'azienda ha uno stabilimento;
- 1 seggio supplementare per lo Stato in cui sono occupati il 25% dei lavoratori dell'impresa;
- 2 seggi supplementari per lo Stato in cui sono occupati il 50% dei lavoratori dell'impresa;
- 3 seggi supplementari per lo Stato in cui sono occupati il 75% dei lavoratori dell'impresa.
Se nell'impresa non ci sono rappresentanti sindacali, le Organizzazioni sindacali decidono le modalità di rappresentanza dei dipendenti con la Direzione.
Il negoziato può essere avviato per iniziativa della Direzione centrale o dietro richiesta scritta firmata da almeno cento lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese ubicate in due paesi membri, o previa richiesta delle Organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il CCNL applicato nell'impresa interessata.
Una volta richiesta l'apertura del negoziato la Direzione centrale ha sei mesi di tempo per convocare la Delegazione speciale di negoziazione.
Le spese del negoziato sono a carico della Direzione centrale.
Il CAE si riunisce una volta l'anno per la durata di 2 giorni (il primo dedicato alla riunione tra i rappresentanti dei dipendenti e il secondo all'incontro ufficiale con la Direzione aziendale) e in caso di circostanze eccezionali (delocalizzazioni, decentramenti produttivi, chiusura di unità produttive, fusioni ecc.) può essere indetta un'ulteriore riunione.
Se il CAE conta almeno nove membri, elegge nel suo seno un Comitato ristretto composto al massimo da 3 membri il cui compito è quello di coordinare il lavoro preparatorio alla riunione annuale con la Direzione aziendale.
Il CAE adotta un regolamento interno.

